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domenica 3 marzo 2013

Diventare installatore professionista


buongiorno,sono un’installatore di sistemi di sicurezza da più 4 anni,e vorrei aprirmi una azienda per iniziare a lavorare in proprio.Ma il commercialista mi ha detto che non posso aprirmi una società in quanto il mio datore di lavoro non mi ha fatto un contratto e quindi non risulta che ho eseguito questo lavoro per il tempo richiesto.
Come posso fare??Esiste qualche corso che certifichi le mie conoscenze e mi possa permettere di aprirmi una società??
Grazie molte, Edo.

Buongiorno Edo

Non credo sia un problema con una soluzione immediata.

Come prima cosa, se già non ne è in possesso, forse dovrebbe risolvere la questione dell’abilitazione per la parte di impiantistica elettrica, necessaria per rilasciare le dichiarazioni di conformità. Poi si iscrive in Camera di Commercio e richiede la lettera specifica per l’attività.

Vado a memoria (quindi verifichi queste informazioni con il suo commercialista), ma per avere l’abilitazione serve un titolo di studio adeguato e da uno a tre anni di esperienza certificata da assunzione INPS, INAIL, etc. La differenza in anni dipende dal titolo di studio.

L’unica alternativa è aprire l’azienda con un responsabile tecnico che abbia i requisiti di cui sopra.



lunedì 1 ottobre 2012

Installazioni fisse e mobili

Volevo dei chiarimenti riguardo al DM 37/2008
Il campo di applicazione del DM è “(…) impianti di sicurezza, ad installazione FISSA alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua (…) ”
Quindi per un sistema totalmente senza fili non c’è collegamento alla rete tranne la spina di alimentazione (come un DVD recorder)
Lo stesso dicasi per un impianto filare 12Vcc o Bus485 +/- 5vcc.
e quindi, secondo la mia interpretazione, non siamo nell’oggetto del DM.Come ci si deve regolare per l’scrizione alla CCIA per installazione e/o progettazione ?
( in particolare a quella di Roma )

cordiali saluti
maurizio

Buongiorno Maurizio

come sempre, la materia normativa è complessa e purtroppo interpretabile – dico purtroppo perché a mio modesto parere la norma (e la Legge) dovrebbero essere chiare, univoche e quindi non necessitare di interpretazioni… ma non è così, lo sappiamo.

Il vocabolo della discordia è proprio il ‘FISSA’. Sarebbe da capire cosa intende il normatore per installazione fissa [esiste un'installazione "mobile"?] , in quanto un impianto totalmente senza fili (o con collegamento con spina presso-fusa) rientra nei canoni di una installazione non fissa.
Ammesso e non concesso quanto sopra, il totalmente senza fili non richiede certificazione installativa in quanto non ricade nello scopo del DM.

Per il resto, tutto ricade nello scopo del DM, quindi in base all’art. 4 dovrà dimostrare di avere uno dei requisiti necessari ed otterrà l’iscrizione in Camera di Commercio (con relativa lettera etc.)

martedì 14 agosto 2012

Detrazione IRPEF 36% ristrutturazioni [guida AdE]

Riportiamo un interessante contributo del nostro lettore Pietro, che ringraziamo, sull'argomento detrazione IRPEF per antifurto:
Come indicato al presente link della guida dell'agenzia delle entrate, pag. 9 e pag. 17 e18 Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali - pdf l'installazione del sistema antintrusione si configura come una ristrutturazione edilizia, una riqualificazione dell'immobile esistente. Quindi può godere delle detrazioni del 36% e teoricamente dell'iva al 10% solo sulla parte di spesa coperta dal valore della manodopera come indicato a pag 18.
La questione però è un po' fumosa e i pareri in materia purtroppo non sono univoci.
Il mio installatore mi ha voluto a tutti i costi fatturare con iva 21%. Sono andato anche all'agenzia delle entrate per un parere e mi hanno assicurato (verbalmente...) che l'installatore poteva fatturare con iva 10%.
Alla fine ho beneficiato della detrazione irpef 36% ma con iva 21%. Nel dubbio è ovvio che molti installatori per tutelarsi da eventuali beghe fiscali preferiscano fatturare con iva 21%, alla fine è il consumatore finale che "subisce" la cosa.

giovedì 12 luglio 2012

Trasmettitore video ed interferenza allarme

Ho un apparecchio trasmettitore di segnale audio/video, tipo AVSHARE della EMME ESSE Spa, che trasmette su frequenza 2.400-2.483 GHz.E’ regolarmente certificato dal Ministero delle Comunicazioni Lo uso per collegare un TV che non ha la presa di antenna nelle vicinanze. Il mio vicino di casa sostiene che disturbi il funzionamento del suo sistema antifurto e quindi mi chiede di spegnerlo. Io sostengo invece che il sistema antifurto del vicino non è sufficientemente sicuro e schermato, se basta un semplice apparecchio radiotrasmettitore audio/video per metterlo in crisi.
Voi che ne pensate?
Grazie
Giancarlo

Buongiorno Giancarlo

Il mio ovviamente non è un parere legale, ma credo che il suo punto di vista sia ineccepibile.

La normativa prevede che gli apparecchi, per essere omologati, debbano rispondere a precisi requisiti di immunità - proprio per la sana e tranquilla convivenza con altri apparecchi immessi sul mercato.
Se il suo apparecchio è conforme e regolarmente certificato, in teoria questa situazione non dovrebbe presentarsi. Purtroppo sappiamo bene che la teoria spesso è diversa dalla pratica, quindi in effetti può essere che si generi, causa riflessione, interferenza o quant’altro, un disturbo nel sistema di allarme del suo vicino.

Detto questo, da un punto di vista strettamente legale e tecnico, lei è sicuramente nel suo pieno diritto di utilizzare l’apparecchiatura in oggetto. Al limite, per la sana convivenza con il suo vicino, potrebbe provare a trovare con lui una soluzione che permetta ad entrambi di utilizzare i sistemi senza problemi. I segnali dei trasmettitori AV in genere sono omni-direzionali: potrebbe provare a schermare (se il TX è nella parete comune) la parte dietro – che intanto lei non usa perché dirige la trasmissione nell’altro verso, attenuando così la potenza irradiata verso il suo vicino. Oppure, potrebbe spostare l’orientamento o il posizionamento e vedere se in qualche modo la situazione migliora senza avere dal suo canto una riduzione di prestazioni.
Altrettanto può fare il suo vicino (fatta la dovuta verifica di quale sia l’effettiva natura del disturbo): se, come si può ipotizzare, è un problema su una microonda, si può sostituire con una tecnologia diversa; se fosse un caso di sistema wireless, allora dovrebbe segnalarlo al tecnico (ma qui, in effetti, forse veramente il problema sta nella bassa qualità della radio).

mercoledì 4 luglio 2012

Detrazione IRPEF per installazione antifurto

Buonasera, innanzi tutto complimenti per l’interessante blog. Le scrivo per sapere se l’installazione di un impianto antifurto su casa di nuova costruzione rientra nella detrazione IRPEF. Grazie
- Daniela

Buongiorno Daniela

Come forse avrà già letto nel blog, la materia fiscale è sempre in rapida evoluzione ed io non sono un fiscalista – quindi verifichi eventualmente questa informazione anche con altri professionisti, ma a quanto mi risulta la detrazione è applicabile solo alle ristrutturazioni in termini di riqualificazione degli immobili.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico (DPR 6 giugno 2001, n. 380) dove si dice che la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia (per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali) e gli interventi di manutenzione ordinaria (solo per gli edifici residenziali).

lunedì 25 giugno 2012

Telecamera di sorveglianza che riprende spazi comuni

In una villetta multifamiliare può una famiglia, senza avvisare le altre, installare una telecamera di sorveglianza che riprende spazi comuni, come viale, cortile ecc. O è tenuto ad inquadrare solo il proprio ingresso??? Dal balcone può installare telecamera che riprende il giardino sottostante non di proprietà?? Mi indicate l’art. del c.p. che dimostra ciò.
Grazie
Angela


Buongiorno Angela
non sono un legale, ma il riferimento che ci chiede è Il d.lg. 196/2003 e allegati (anche noto come Codice della Privacy).
Sul sito del Garante Privacy può trovare maggiori e più dettagliate informazioni ma la sostanza, come ricordato nel decalogo delle regole sulla videosorveglianza, è che
Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell’accesso alla propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell’ambito dell’applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell’ambito di applicazione generale della legge 675/1996 e devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti.

martedì 8 maggio 2012

Il Forum dei Professionisti


Questo blog, Guida ai Sistemi Antifurto, è dedicato ai non-esperti, a chi è alla ricerca di qualche consiglio pratico, utile e di facile interpretazione per acquistare o meglio utilizzare un sistema antifurto per la propria casa e non sa come orientarsi o dove trovare risposte. L’idea di fondo (la “mission”, come la chiamano oggi) è quella di fare un po’ di cultura della sicurezza e di avvicinare l’utente al mondo sconosciuto dell’antintrusione e dei sistemi di allarme in genere.

Vorrei cogliere l’occasione per segnalare ai professionisti del settore un interessante forum dove si ritrova una community di installatori professionisti ed operatori del settore e dove vengono discusse tematiche e problematiche più tecniche. Si chiama Forum-sicurezza.eu ed è un luogo di incontro dove i partecipanti per pura passione – come me, dedicano il loro tempo libero alla risoluzione di alcuni problemi relativi al proprio lavoro.

Per tutti i super-esperti della sicurezza: http://www.forum-sicurezza.eu/

lunedì 30 aprile 2012

Effetti sulla salute all’esposizione alle microonde emesse dai rivelatori d’intrusione

Abbiamo ricevuto in passato diverse domande da lettori che si chiedevano se l’esposizione alle microonde emesse dai sensori antifurto fosse dannosa per la salute.
Pensando di fare cosa gradita, vi propongo la lettura di una interessante pagina del sito di  uno dei principali costruttori di barriere a microonde che, a sostegno di quanto già sostenuto nelle pagine di questo blog, pubblica dei dati dell’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), l’organizzazione non governativa riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dall’Unione Europea (UE).
I dati si riferiscono a prodotti specifici in termini di densità di potenza, ma possono essere tranquillamente paragonati a quelli dei più comuni prodotti antintrusione certificati presenti sul mercato Italiano.
Effetti sulla salute all’esposizione alle microonde emesse dai rivelatori d’intrusione
Fonte: CIAS.

martedì 31 gennaio 2012

Collegare antifurto a Carabinieri e Polizia

Riprendiamo questo argomento di interesse per i nostri lettori che ci hanno chiesto chiarimenti su come collegare il proprio antifurto alle Forze dell’Ordine.

Innanzitutto ricordiamo che il collegamento del combinatore, con la chiamata telefonica in caso di allarme, è gratuito ma è possibile collegarsi SOLO ai Carabinieri oppure SOLO alla Polizia (non a tutti e due).

Per richiedere il tele-allarme, potete utilizzare i moduli contenuti nei siti ufficiali di Carabinieri e Polizia di Stato.

Per il collegamento al 112 (Carabinieri) bisogna compilare questo modulo.
La notifica va presentata al locale Comando di Stazione, su apposito stampato, indirizzato al Comando di Compagnia/Provinciale competente per territorio, allegando alla stessa il certificato di omologazione (conformità alla R&TTE) ed indicando:
  • nominativo dell’interessato;
  • se l’allarme è installato in abitazione o in esercizio pubblico;
  • esatta ubicazione;
  • numero telefonico;
  • la descrizione del messaggio registrato;
  • nominativo ed indirizzo dell’eventuale possessore delle chiavi.
Per il collegamento alla Polizia bisogna compilare questo modulo e certificare che il combinatore è omologato (Punto A).
Il combinatore deve essere collegato come utenza (quindi come un normale telefono o modem, con il jack RJ o la tri-polare) e al modulo va allegata la dichiarazione di conformità alla R&TTE che troverete nel prodotto o che dovrete richiedere se non presente.
Nota bene: le richieste del punto B del modulo si riferiscono SOLO a collegamenti di apparecchiature non omologate, o con collegamento diretto all’impianto telefonico (quindi dentro la scatola, per capirci) o con più di due linee urbane (improbabile in un combinatore antifurto). Nel caso di collegamento diretto sulla linea è obbligatorio che il medesimo sia fatto da un installatore autorizzato (per Legge!) e quindi è normale ed evidente che la Polizia ne richieda l’attestazione.

martedì 17 gennaio 2012

Certificazione impianto di allarme

Salve 
so che per includere tra i numeri da chiamare in caso di allarme il numero dei carabinieri o polizia, c’è bisogno di un determinato certificato rilasciato dall’installatore.
Giusto? il problema nasce dal fatto che l’impianto l’ho installato da me e senza aiuto di tecnici specializzati. Come posso ovviare a tale mancanza? Se contatto un installatore riesce a collaudarmi l’impianto e rilasciarmi tale certificato a cifre non esorbitanti?
Grazie mille in anticipo
Buongiorno
sì, per il collegamento con Polizia o Carabinieri viene richiesta la certificazione dell’impianto.
Credo comunque che non ci siano problemi a farsi certificare l’impianto da un installatore qualificato: come qualunque altro servizio, tipo una consulenza, avrà un suo costo ma in fondo si tratta solo di verificare che le apparecchiature siano conformi alla norma in essere e che il collegamento elettrico e telefonico siano stati effettuati secondo quanto previsto dalla stessa (e rilasciarne poi debita documentazione) — quindi non penso che abbia un costo particolarmente alto.

lunedì 16 gennaio 2012

Detrazione fiscale IRPEF prorogata

Ringraziamo Franco, il gentile lettore che ci ha segnalato che il Decreto Monti ha prorogato a far data  dal gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% delle spese documentate e per un importo non superiore a 48mila euro per lavori (punto 6) riguardanti l’adozione di misure indirizzate a impedire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Inoltre, il decreto stesso ha previsto che dal 2013 la detrazione del 36% è destinata a divenire strutturale, ossia di divenire indeterminata nel tempo.
Maggiori dettagli in questo articolo su tutorcasa.it.

lunedì 26 settembre 2011

Come si ottiene l’autorizzazione per l'installazione di combinatori telefonici ?

Come si ottiene l’autorizzazione dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per gli allacciamenti alla linea telefonica di comunicatori telefonici quando comunque sussistono tutti i requisiti tecnico professionali regolarmente documentati alla camera di commercio ? 
 Non sono aggiornatissimo in materia di installazione, ma credo che l’autorizzazione di cui sopra sia ancora quella prevista dal Decreto ministeriale n. 314 del 23 maggio 1992 – Regolamento di attuazione della Legge n. 109 dell’ 8 marzo 1991 – (Direttiva 88/301/CEE del 26 maggio 1988).
Secondo l’art. 5 dell’allegato 13, sono autorizzate all’installazione, al collaudo, all’allacciamento e alla manutenzione degli impianti telefonici interni le imprese iscritte in un apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, e tenuto dall’ispettorato generale delle telecomunicazioni, (prima era nel Ministero delle Comunicazioni ora è accorpato al Ministero dello Sviluppo Economico). Nello specifico, il grado richiesto per la tipologia dei combinatori telefonici è il terzo.
Credo quindi che lei si debba rivolgere all’Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico di sua competenza.
Le consiglierei comunque di verificare l’esattezza di queste informazioni con la segreteria dell’associazione di categoria ANCISS (www.anciss.it) che si occupa di questa materia quotidianamente ed è sicuramente in grado di darle un’informativa completa.

domenica 25 settembre 2011

sabato 17 settembre 2011

Installare una telecamera di sorveglianza su terreno privato

Gentili Signori, approfitto di questo blog per porre una domanda inerente la Video Sorveglianza. In pratica posso installare una telecamera di sorveglianza su terreno privato, volta a vigilare esclusivamente sulla mia proprietà ? Oppure, essendo adiacenti altre abitazioni, devo comunque chiedere dei permessi ? E se sì qual’è la procedura idonea da intraprendere.
Cordiali Saluti e grazie per l’eventuale interessamento
Daniele
Buongiorno Daniele
se il terreno è privato e non ci sono parti pubbliche (passaggi, etc.) può installare le telecamere per motivi di sicurezza informando a mezzo di appositi cartelli che l’area è videosorvegliata. Anche se ci sono abitazioni adiacenti -- basta che le telecamere non riprendano ovviamente le abitazioni, le aree ed i passaggi che sono al di fuori della sua proprietà privata.
Nel caso intenda fare una registrazione, si ricordi che le immagini registrate possono essere conservate per periodo fino ad un massimo di 24 ore.

giovedì 18 agosto 2011

Antifurto e Privacy (D.Lgs. 196/03)


Sentiamo spesso parlare, soprattutto nelle aziende, della normativa sulla Privacy – in particolare in riferimento all’obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS).
I riferimenti tecnici sono contenuti nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali meglio noto come Testo unico sulla privacy. Ma perché si parla di sistemi antifurto anche nella normativa sulla privacy?
Senza entrare troppo nello specifico, diciamo solo che questo decreto prevede l’adozione di misure di sicurezza minime per evitare che i dati raccolti dalle aziende possano essere distrutti, diffusi a terzi (se non previa autorizzazione), persi o sottratti; in effetti il titolo del D. Lgs. 196/03 illustra meglio lo spirito di questo codice: non si tratta solo di tutela della privacy in termini stretti, quindi della riservatezza delle informazioni raccolte, ma anche di protezione contro la perdita o la diffusione accidentale degli stessi.
A tal proposito, ricordiamo che la finalità del DPSS è quella di adottare una serie di misure minime di sicurezza che rispettino i parametri previsti per chi effettua il trattamento e che se le misure adottate non sono idonee ad evitare il danno, il Titolare è responsabile civilmente, anche qualora non ci siano gli estremi per la responsabilità penale prevista dalla legge.
Le misure minime di sicurezza devono quindi essere scelte dal Titolare sulla base della natura dei dati, delle caratteristiche del trattamento e dallo stato dell’arte. Uno degli aspetti importanti è la protezione dei dati raccolti — un fattore spesso sottovalutato: i personal computer sono in genere (dopo i contanti!) tra i primi oggetti, e spesso anche gli unici, sottratti durante i furti negli uffici. Sebbene da un punto di vista strettamente economico la perdita di qualche pc non sia drammatica, la perdita dei dati invece potrebbe esserlo. Non solo per la questione, ovviamente, operativa a cui si può porre rimedio in tempi brevi utilizzando le copie di riserva (backup), quanto per l’eventuale diffusione di dati personali che potrebbero essere impropriamente utilizzati, con tutte le spiacevoli conseguenze del caso.
Ecco il motivo per cui nel DPSS viene fatta un’analisi specifica sulla protezione fisica dei dati: presenza di armadi con serratura, verifica degli accessi autorizzati e non autorizzati alle aree con presenza di dati e, non ultimo, presenza di un sistema antifurto anti-intrusione.

sabato 28 maggio 2011

Videosorveglianza in azienda e licenziamento, una sentenza interessante della Cassazione

Riporto questa notizia, pubblicata su SecSolution, che denota una inversione di tendenza rispetto a quanto fino ad oggi visto e sentito in materia di videosorveglianza delle aziende e dei luoghi di lavoro. 

Videosorveglianza in azienda e licenziamento, una sentenza interessante della Cassazione

mercoledì 4 maggio 2011

Telecamere videosorveglianza nel condominio

Un lettore ci chiede:
Mi è stato chiesto un preventivo per installare delle telecamere all’interno dell’ingresso di un condominio ovviamente per acquisire immagini nel caso si dovessero verificare furti. Mi hanno risposto che la cosa è già al vaglio del condominio, ma in questo caso trattandosi di materia che esula dalle solite spese condominiali da affrontare, basta che un solo condomino non dia il consenso per impedire l’installazione? Grazie come sempre.  
La materia in merito è ancora molto confusa. Non solo non è chiaro se e come si possa fare — soprattutto alla luce del D.Lgs. 196 sulla privacy, ma è anche incerta la questione di quale sia la maggioranza condominiale che debba approvare la delibera.
Premesso questo, ti posso fornire la mia analisi della situazione: per quanto riguarda la maggioranza assembleare temo che sia necessaria l’unanimità, MA è l’Amministratore del Condominio – sicuramente più esperto di me in materia, che ha il potere di decidere in merito. Quindi, qualora il Condominio approvi l’installazione, se la decisione dovesse essere impugnata perché presa da una maggioranza non sufficiente, è loro la responsabilità di risponderne nelle dovute sedi per cui tu, in veste di installatore ti attieni a quanto ti è stato richiesto.
Per quanto riguarda la privacy, devi provvedere all’installazione di cartelli che segnalino la presenza di telecamere (Area Videosorvegliata) come descritto nel sito del Garante Privacy.
Viste le finalità di protezione da furti e quindi sicurezza dei condomini, sarebbe ipotizzabile la sola registrazione delle immagini, non visionabili da NESSUNO, se non dalle Forze dell’Ordine in caso di denuncia o richiesta delle autorità di Pubblica Sicurezza, a tutela della privacy dei condomini. Registrazione effettuata ovviamente in digitale ed automaticamente cancellata (o sovrascritta) scaduti i termini previsti dalla legge.

lunedì 7 marzo 2011

Norme applicabili per impianti antifurto

Un lettore commenta:
In rifermento al suo post “principio della Regola dell’Arte” dove alla fine scrive :
"ma, in caso di contenzioso, dovrà dimostrare ad un giudice (e credo non sia facile) che la SUA regola dell’arte – cioè i princìpi che Lei ha seguito – sono equivalenti o migliori della norma." 
E proprio qui “o migliori della norma” in questo caso io aggiungo “applicabile” e cioè 79-2/3, 50231, ecc.
In sostanza chi mi chiede l’installazione di un’impianto di allarme si aspetta che questo sia a regola d’arte e quindi alla fin fine rispondente alle norme applicabili.
Se ad esmpio installo solo prodoti marcati (CE) posso certamente dichiarare in conformità 37/08 che ho seguito ad esempio le 64/8 per l’alimentazione elettrica della centralina,ma non potrò indicare nessuna altra norma se non le ho applicate/seguite.
A questo punto con cosa mi trovo ???? non ho fatto un impianto di allarme ma ho installato prodotti elettronici che non hanno nessun livello di prestazione,ecc.
Pertanto nella dichiarazione di conformità alla voce “Esecutrice dell’impianto” come posso scrivere ” impianto antintrusione e/o antifurto” cioè quello che mi ha richiesto il cliente se so gia in partenza che i prodotti marcati solo CE non sono equivalenti e/o migliori della norma ???????
In tutta questo caos normativo purtroppo ci sono molte aziende che installano impianti di allarme a 1000 euro e anche meno ma se poi andiamo a vedere non hanno seguito nessuna norma e di conseguenza nessun principio della regola dell’arte e quindi queste aziende quando fanno la conformità dovrebbero scrivere ” installazione impianto cattura zanzare esterno” che per quanto mi risulta non vi è una normativa a parte quella inerente all’alimentazione eletrica.
Un’ultima cosa, i rivenditori di prodotti per la sicurezza dal mio punto di vista dovrebbero vendere solo prodotti certificati alla norma di impiego dei prodotti stessi, cosa diversa è se io persona fisica e “non ditta” compro un sensore al supermercato dietro casa e lo installo a casa mia a mio rischio e pericolo.
Chissa forse il 10% degli impianti è a norma????
ma forse ho esagerato!!!!!
Dura lex, sed Lex.


Sono assolutamente d’accordo con Lei: la fotografia fatta della situazione rispecchia in effetti la realtà. Quello che volevo sottolineare nei diversi commenti a questo ed altri post sull’argomento è la differenza tra quello che può dichiarare e quello che DEVE dichiarare. La stessa marcatura CE dei prodotti ne è un esempio: il costruttore è tenuto a certificare esclusivamente la conformità alle norme OBBLIGATORIE della parte elettrica, radio, etc. per poter apporre la marcatura. Se poi vuole conformarsi alla 79-2 lo può (volontariamente) fare, ma questo non aggiunge o non toglie niente alla marcatura CE.
Giustamente, come Lei ha scritto, un installatore non dovrebbe utilizzare prodotti solo CE — o meglio, se lo fa, lo fa a suo rischio e pericolo perché implicitamente si assume la responsabilità della qualità prestazionale del prodotto. Non dovrebbe ma, a stretti termini di legge, può farlo. E se sceglie di farlo ricadiamo nel caso in cui dovrà dimostrare di averne certezza in caso di contenzioso (mentre sarebbe più ‘facile’, se possiamo utilizzare questo termine, invocare la conformità del prodotto alla norma come prova certa, scaricando la responsabilità sul costruttore).
Stesso discorso vale per i distributori: un prodotto marcato CE è a tutti gli effetti un “prodotto certificato alla norma di impiego”, perché la norma prestazionale è volontaria.
La soluzione al problema, a tutela della qualità del consumatore, sarebbe l’introduzione di una norma OBBLIGATORIA, ma qui entriamo in un discorso normativo complesso, che provo a riassumere: l’unica possibilità (e sottolineo UNICA) sarebbe quella di armonizzare la norma Europea (in questo caso la serie EN5013x per i prodotti) in quanto le norme nazionali di prodotto sono vietate dagli accordi UE perché limitano la libera circolazione delle merci. Personalmente Le posso dire, avendo lavorato per oltre dieci anni come rappresentante Italiano al CENELEC per la sicurezza anti-intrusione, che si tratta di un lavoro lungo ed estenuante che sta vedendo la luce solo adesso con la pubblicazione delle ultime norme EN della serie e che deve ancora superare l’ostacolo dell’armonizzazione (ovvero il passo necessario per l’obbligatorietà secondo una Direttiva Comunitaria). E parliamo solo di prodotti: pensare di riuscire a fare la stessa cosa per gli impianti è ancora più arduo. I colleghi dell’antincendio – dove la sensibilità del legislatore è molto più alta in quanto parliamo di rischio vita – combattono questa battaglia da anni (decenni, a fare bene i conti…) e solo da poco con la UNI 9795 sono riusciti ad ottenere dei risultati concreti.