lunedì 18 luglio 2011

Sensori doppia tecnologia (infrarosso + microonda) senza fili

Esistono sensori a doppia tecnologia da interno completamente wireless? Qualcuno mi ha detto di no per via di un eccessivo consumo della batteria, è vero? 

Sì, esistono in commercio dei sensori doppia tecnologia (infrarosso + microonda) senza fili. I recenti sviluppi tecnologici soprattutto nel campo della riduzione dei consumi e le migliori batterie oggi disponibili hanno permesso di applicare questa tecnologia di rilevazione anche al campo wireless.
Non sono ancora molti e sulla durata effettiva delle batterie ci sono ancora delle riserve — indubbiamente la microonda consuma più dell’infrarosso, ma probabilmente in un futuro non troppo lontano credo che ci saranno ampie disponibilità di modelli con autonomia paragonabile agli attuali contatti e sensori infrarosso wireless.

venerdì 15 luglio 2011

Sensori a infrarosso in zone particolarmente fredde

Buongiorno, nel leggere nel Vs.blog non sono riuscito a trovare notizie in merito all’installazione di sensori a infrarosso sia a filo che radio in zone particolarmente fredde (zone montane) soggette a temperature che arrivano anche a -15/20 gradi sottozero.Volendo installare dei sensori tipo a tenda via radio da collocare tra scuro e finestra non sono riuscito a trovare in commercio sensori che funzionino a queste temperature ( ma partono quasi tutti da 0 gradi). Anche per gli infrarossi di vario tipo per interni la temperatura è sempre da circa -2 a +40.Esiste qualche soluzione per avere certezza del funzionamento degli allarmi quando la casa non è abitata e quindi non`riscaldata? Esiste qualche soluzione?
La risposta è un po’ complessa e spero di riuscire a fornirle una spiegazione chiara — ma se ciò non fosse, non esiti a richiedere chiarimenti ulteriori.
Il problema non è tanto relativo al funzionamento del sensore infrarosso (anzi, più freddo è l’ambiente, meglio è) quanto alla certificazione dei componenti elettronici del circuito di controllo. Mi spiego meglio: i costruttori certificano la temperatura di funzionamento di un prodotto in base alle specifiche tecniche dei singoli componenti. Poiché questi vengono generalmente utilizzati per applicazioni ‘standard’, le temperature certificate (in quanto testate in laboratorio) e garantite dai produttori di componentistica elettronica sono quelle che lei ha trovato sul mercato (-2 + 40C). Di conseguenza, i produttori di sensori sono “obbligati” a seguire la certificazione dei componenti e garantire le medesime temperature operative – se dovessero certificare e garantire temperature differenti sarebbero costretti a ri-testare in laboratorio i loro prodotti (operazione molto costosa e con una valenza commerciale praticamente nulla). Questo è il motivo per cui non troverà mai sul mercato prodotti con temperature operative diverse. Non agli stessi costi, comunque, e non della stessa tipologia.
Ora le domande sono due:
1. Esistono prodotti certificati per temperature tipo -15/20 gradi?
2. Esistono prodotti che funzionano a temperature tipo -15/20 gradi?
La prima risposta è sì, esistono. Sono sensori in genere da esterno, che possono essere usati anche all’interno ovviamente, ma più costosi.
La seconda risposta è un po’ empirica, ma vale la pena di provare: io ho lavorato per anni in Europa e seguivo anche il mercato dei paesi scandinavi. Personalmente le posso garantire che ci sono migliaia di sensori infrarosso installati nelle regioni più a nord della Finlandia di fabbricazione Italiana, Inglese ed Israeliana, certificati per le temperature standard ma perfettamente funzionanti anche a -20C. Il fatto che un componente non sia testato per una temperatura specifica non significa necessariamente che non funzioni a quella temperatura — anzi, in genere nell’elettronica non è così. Si tratta solo di un problema di costo delle prove e la mia personale esperienza mi porta a dire che in genere sono sempre le temperature alte a dare maggiori problemi di deriva termica, piuttosto che le basse…
Quindi? Il mio consiglio è di fare una semplice prova con un buon sensore infrarosso — sono sicuro che non la deluderà.

giovedì 7 luglio 2011

Le onde dei sistemi wireless sono pericolose?


Ma è vero che sono pericolose troppe onde wireless?? soprattutto per i bimbi e/o neonati??
i rilevatori di movimento sono sempre attivi (intendo l’invio di onde wireless alla centrale), o si attivano solo al momento della rilevazione (stessa cosa per i rilevatori di apertura)?
Facciamo prima una doverosa premessa: distinguiamo tra l'emissione dei sensori e quella degli apparati radio dei sistemi wireless (senza filo).
 I sensori antifurto sono di tipi diversi ed utilizzano tecnologie differenti tra loro: i sensori PIR (infrarosso passivo) non emettono nulla in quanto rilevano la differenza di temperatura tra fasci selezionati da una lente posta davanti all'elemento piroelettrico. Stessa cosa per i sensori di apertura -- sono semplici contatti elettrici che si aprono, come un interruttore.
Le barriere infrarosso attivo emettono un raggio infrarosso di bassissima potenza, solo ad impianto inserito e praticamente innocuo (l'infrarosso è luce poco fuori dallo spettro del visibile).
I sensori più comuni che emettono sono le microonde, utilizzate soprattutto nei doppia tecnologia. Le potenze in gioco però sono molto basse e la comunità scientifica è concorde sul fatto che siano assolutamente innocue. In passato, quando si usavano le microonde (i cosiddetti radar) a potenze più elevate si 'spegneva' il sensore ad allarme disattivo.
Altro discorso è quello dei sistemi wireless. Tutte le periferiche (sensori, contatti, etc) hanno una radio che trasmette alla centrale. Poiché la maggioranza di questi sistemi è mono-direzionale (quindi solo dal sensore verso la centrale), le periferiche trasmettono ogni qual volta rilevano un allarme: sarà la centrale a decidere se, in funzione dello stato dell'impianto (acceso o spento) l'allarme sia da considerare valido o meno. Le periferiche mono-direzionali non hanno una ricevente a bordo (per motivi di consumo) e quindi possono solo trasmettere, non potendo sapere se l'impianto è attivo o disattivo. Anche qui le potenze in gioco sono molto basse (inferiori ai 5mW) e, considerando che l'intensità del campo diminuisce in funzione del quadrato della distanza, si smorzano molto in fretta.
Non sono un medico, quindi non posso esprimere un parere professionale sulla eventuale pericolosità della radiazione, anche se in tanti anni di attività del settore non mi risulta che ci siano studi o casistiche in materia che provino effetti dannosi alla salute di uomini o bambini.
Posso dire che, da un punto di vista strettamente tecnico, sarei più preoccupato di un auricolare bluetooth attaccato all'orecchio dieci ore al giorno o di lunghe conversazioni con il cellulare -- nel primo caso per via della frequenza utilizzata, nel secondo per la ridotta distanza.

lunedì 4 luglio 2011

Telecamere e Condominio nel Silenzio della Legge


La domanda è semplice: in un condominio, nelle aree comuni e per motivi di sicurezza, esclusivamente al fine di prevenire danni alle persone ed alle cose, si possono installare delle telecamere?
La risposta è altrettanto semplice: sì.
Anzi, sì ma con restrizioni.
Forse… Proviamo a fare chiarezza.
La Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che “non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata il condomino che installi per motivi di sicurezza telecamere per visionare le aree comuni dell’edificio, anche se le riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini stessi siano “a conoscenza dell’esistenza delle telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese”.
Quindi il condomino può installare telecamere di sicurezza…
No, perché il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che l’articolo 615-bis del Codice penale sanziona chiunque acquisisca indebitamente immagini relative alla vita privata altrui nell’ambito del proprio domicilio: qui la necessità di garantire sicurezza alle persone e quella di tutelare i beni comuni si scontra infatti con la preoccupazione che questi dispositivi possano compromettere la libertà “non vigilata” di movimento, all’interno del proprio domicilio e delle aree comuni. In effetti non c’è contraddizione giuridica nel merito poiché la mancanza di reato in sede penale non rappresenta motivo di liceità della medesima condotta in sede civile. Il giudice civile, nei rapporti tra condomini, guarda al diritto inviolabile alla riservatezza, e quindi si parla di beni giuridici diversi. Secondo il Tribunale di Nola, sez. II civ., ord. 3 febbraio 2009, si tratta di un comportamento che viola il diritto alla riservatezza dei condomini in cui manca anche il requisito della proporzionalità: per la sicurezza di uno, il danno ai tanti.
Quindi il condomino non può installare telecamere di sicurezza… E il condominio ?
Ammesso (e non concesso) che le telecamere non compromettano il diritto alla privacy di cui sopra, chi ha potere decisionale in materia? Proprietari o conduttori? L’Assemblea condominiale? E con quale tipo di maggioranza assembleare ?
Sicuramente, non l’Assemblea: il Tribunale di Salerno ha sentenziato che “l’assemblea condominiale non è competente a deliberare a maggioranza l’installazione di un sistema di videosorveglianza delle parti comuni“.
Quindi, la delibera per installare un impianto di videosorveglianza deve essere fatta all’unanimità.
Così ci conferma anche il tribunale di Varese con l’ordinanza n. 1273/2011. Il giudice ha ritenuto che “nel silenzio della Legge“, il condomino non ha “alcun potere di installare, per sua sola decisione, telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini”. Secondo il tribunale “nemmeno il Condominio ha la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini. (…) Il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono mai sopportare, senza il loro consenso, un’ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende. Né l’assemblea può sottoporre un condomino a una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona”.