Ho una ditta individuale, sono soltanto io, ed installo principalmente impianti di allarme wireless. Volevo chiederle se la Legge mi obbliga a rilasciare al cliente delle certificazioni particolari, come ad esempio quella di cui al DM 37/08 (cosa che peraltro non sarei in grado di emettere) oppure è obbligatorio solo nel caso in cui si effettuino installazioni di una certa tipologia. Le chiedo questo perchè un probabile cliente mi ha chiesto se sono in grado di rilasciarla avendone lui sentito parlare, facendo riferimento ad una certificazione di lavoro eseguito secondo la "regola dell'Arte".Ribadisco la premessa che, non essendo un avvocato, il mio parere è personale, ma con piacere Le rispondo per cercare di fare ulteriore chiarezza: il DM 37/08 ha sancito l'abrogazione della legge 46/90, dettando le nuove regole per l'installazione degli impianti elettrici e di altri tipi specificati nell'oggetto del DM. Stiamo quindi parlando di una legge la cui osservanza, come tale, è obbligatoria. Quindi, in sintesi, se la tipologia dell'impianto è tra quelle descritte nel campo di applicazione credo che non ci siano dubbi sull'obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità secondo quanto prescritto nel DM 37/08.
La 'Regola dell'Arte' è un principio simile, almeno nello spirito, a quello che nel nostro Codice Civile si chiama 'la diligenza del buon padre di famiglia'. Siccome sarebbe impossibile descrivere minuziosamente cosa si può fare (e cosa non si può o deve fare), la legge prevede che in termini generali si debba agire come farebbe un buon padre di famiglia - vale a dire con buon senso e responsabilità. Non sono rari i casi in cui il giudice ha riconosciuto tale diligenza in caso di violazione di clausole contrattuali, riconoscendo quindi anche il merito di aver comunque cercato di fare tutto ciò che era possibile per adempiere correttamente.
Questo principio è stato adottato anche dalle Corporazioni che definivano 'la regola dell'Arte' l'insieme delle tecniche corrette per eseguire i lavori. Il nostro sistema legale ha ereditato il medesimo spirito nel definire che «Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (...) e il prestatore d'opera è tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte». E quando esiste uno standard tecnico (ad esempio una norma ISO, CEI, UNI, etc.) tale norma è la Regola dell'Arte per definizione. Anche nel DM (art. 5 comma 3 e art 6 comma 1) è esplicitamente affermato che gli impianti ed i progetti eseguiti secondo le norme vigenti sono considerati a regola d'arte.
Quindi : la regola dell'arte è 'come' viene effettuato il lavoro e il DM stabilisce per legge che bisogna seguire la regola dell'arte e rilasciare obbligatoriamente la certificazione e quali sono i requisiti per progettare e certificare. Dunque: se l'impianto d'allarme è collegato alla rete elettrica la certificazione (per la parte elettrica) è OBBLIGATORIA. Se invece parliamo della parte 'allarme' da un punto di vista prestazionale, la norma di impianto (e di prodotto) è VOLONTARIA. Questo non significa che non debba essere osservata ma, in caso di contenzioso, dovrà dimostrare ad un giudice (e credo non sia facile) che la SUA regola dell'arte - cioè i princìpi che Lei ha seguito - sono equivalenti o migliori della norma.
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